01 dicembre, 2011

PROMEMORIA 1 dicembre 1970 – Il parlamento italiano approva la legge che regola l'istituto del divorzio.


Il parlamento italiano approva la legge che regola l'istituto del divorzio. La legge porta il nome dei primi firmatari, Loris Fortuna e Antonio Baslini.
Nonostante i mutamenti nelle strutture sociali e nel costume che si svilupparono nel dopoguerra, l'Italia (soprattutto grazie all'influenza delle gerarchie della Chiesa Cattolica sul potere politico) rimase a lungo senza una legislazione sul divorzio. Mentre le persone facoltose potevano rivolgersi al Tribunale ecclesiastico della Sacra Rota, oppure far delibare in Italia sentenze di divorzio pronunciate da tribunali di Paesi dove la legislazione locale consentiva il divorzio anche di cittadini stranieri (segnatamente il Messico e la Repubblica di San Marino), il resto dei coniugi che si separavano doveva rassegnarsi a non poter regolarizzare le unioni con i/le loro nuovi compagni/e ed i figli nati da esse, i quali fino alla riforma del Diritto di famiglia continuarono a subire discriminazioni.
Nel 1965, in concomitanza con la presentazione alla Camera dei Deputati di un progetto di legge per il divorzio da parte del deputato socialista Loris Fortuna, iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'istituzione del divorzio in Italia. Soprattutto dopo il 1969, insieme alla Lega italiana per l'istituzione del divorzio (LID), il partito si mobilitava con grandi manifestazioni di massa e una continua azione di pressione sui parlamentari laici e comunisti ancora incerti.
Il 1º dicembre 1970, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana, e con i voti favorevoli del Partito Socialista Italiano, del Partito Comunista Italiano, del Partito Radicale, del Partito Liberale Italiano e della sinistra, il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 1 dicembre 1970, n. 898 - "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" (la cosiddetta legge Fortuna-Baslini), risultato della combinazione del progetto di legge di Loris Fortuna con un altro pdl presentato dal deputato liberale Antonio Baslini; nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con la legge n.352 del 1970, proprio in corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l'introduzione del divorzio in Italia.
Gli antidivorzisti quindi si organizzarono per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum: nel gennaio del 1971 veniva depositata in Corte di Cassazione la richiesta di referendum da parte del "Comitato nazionale per il referendum sul divorzio", presieduto dal giurista cattolico Gabrio Lombardi, con il sostegno dell'Azione cattolica e l'appoggio esplicito della CEI e di gran parte della DC e del Movimento Sociale Italiano.
Dopo un'iniziale contrarietà circa l'uso dello strumento referendario in materia di diritti civili, il Partito radicale e il partito Socialista si schieravano a favore della tenuta del referendum e partecipavano alla raccolta delle firme necessarie, mentre lo stesso non fecero gli altri partiti laici, che tentavano di modificare la legge in Parlamento (compromesso Andreotti-Jotti), sia per evitare ulteriori strappi con il Vaticano, sia per l'incognita di un referendum sul cui risultato parte del fronte divorzista era pessimista.
Dopo il deposito presso la Corte di Cassazione di oltre un milione e trecentomila firme, la richiesta superava il controllo dell'Ufficio centrale per il referendum e il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.
Il 12 maggio 1974, con il Referendum abrogativo del 1974, meglio conosciuto come Referendum sul divorzio, gli italiani furono chiamati a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: partecipò al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7%: la legge sul divorzio rimaneva in vigore.
Successivamente la normativa fu modificata dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero il divorzio, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli e altro. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

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