07 luglio, 2006

Passaggi di proprietà auto, moto ecc. Cosa fa il Comune


E' uscito da pochi giorni (il 4 luglio) il decreto legge che, tra l'altro, innova in materia di passaggi di proprietà. E già fioccano le richieste dei cittadini ai Municipi e al call center del Campidoglio (060606). Occorre sull'argomento fare chiarezza, precisando cosa realmente può fare il Comune nell'ambito della legge. Leggiamo intanto il testo della nuova norma, ovvero l'articolo 7 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 dello stesso 4 luglio: "Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati 1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati." Due gli elementi salienti del discorso: la norma dice "autenticazione degli atti o delle dichiarazioni aventi ad oggetto ecc.", ovvero tutti gli atti e tutte le dichiarazioni, nessuno escluso; ma parla di "autenticazione". I Comuni possono dunque "autenticare" ogni documento riguardante il passaggio di proprietà. "Autenticare" vuol dire a sua volta due cose: certificare l'identità del cittadino che vuole vendere il bene e porta i relativi documenti, già preparati, allo sportello anagrafico; attestare che il cittadino ha portato all'ufficio comunale quei documenti – e dunque, in pratica, l'intenzione di vendere il bene –. Vediamo invece cosa il Comune non può fare e perché: non può certificare che il cittadino, intenzionato a vendere il bene, sia l'effettivo proprietario di quel bene, perché il Comune non ha accesso ai registri in cui la proprietà è attestata. Non può neanche provvedere alla registrazione successiva del passaggio di proprietà, sempre perché non ha accesso ai relativi registri e perché la legge non gli attribuisce il potere di farlo. In pratica: con la nuova normativa, il cittadino può evitare ogni spesa notarile o di agenzia. Si fa attestare, per ogni documento, la propria identità e il fatto che lo ha portato al Comune. Quindi va, ad esempio, al PRA per farsi certificare la proprietà dell'auto e infine per registrare il passaggio di proprietà. Prima, invece, per i passaggi di proprietà il notaio (a cui ci si rivolgeva direttamente, o tramite agenzia) era d'obbligo anche per l'accertamento di identità. In sostanza: il Comune non fa tutta la pratica, ma la parte di "autenticazione": certificazione di identità, attestazione del fatto che il signor Rossi ha prodotto i documenti necessari a vendere la propria auto (o la moto…). Per il resto, il cittadino è libero di scegliere se fare da sé o affidarsi ad un notaio o ad un'agenzia. Come si vede, in realtà al Comune non vengono attribuite nuove competenze: certificare l'identità dei cittadini è suo compito da sempre. Ciò che cambia, in concreto, riguarda la quantità (aumento della richiesta agli sportelli) e la tipologia (fare la stessa cosa per un motivo diverso, dunque nuovi moduli, nuovi archivi ecc.). Per questo vi chiediamo di avere un po' di pazienza: giusto il tempo per attrezzarci.

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